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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a. mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvate;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI. 1

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 marzo 1941, n. 193

1

La L. 14 marzo 1941, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre l933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX".

Testo in vigore dal 24 aprile 1941 al 5 marzo 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1939 al 24 aprile 1941. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, aaggiunto: . mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno tolto: approvato aggiunto: approvate;

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insertotolto: . nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 marzo 1941, n. 193

    La L. 14 marzo 1941, n. 193 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre l933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1839~art1 · fonte del testo