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E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, gia' prorogato con la legge 1a ottobre 1951, n. 1141. Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualita' sara' determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60. E' prorogato, altresi', al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.
Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 2 agosto 1960
