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E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, gia' prorogato con la legge 1a ottobre 1951, n. 1141. Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualita' sara' determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60. E' prorogato, altresi', al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1960, n. 678

1

La L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965".

L. 13 luglio 1966, n. 610

2

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970".

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1960 al 23 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1966, n. 610

    La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-28;222~art3 · fonte del testo