A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 puo' essere rideterminato con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 10 gennaio 1997

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;678~art2 · fonte su Normattiva