Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.
Testo vigente dal 22 settembre 1949
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.
Testo vigente dal 22 settembre 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-08-20;643~art1 · fonte del testo