Art. 1
Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949. In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.
Testo vigente dal 11 giugno 1949
