Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.
Testo vigente dal 31 dicembre 1951
