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Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, e' prorogato al 30 giugno 1955. Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante piu' testi separati, secondo le varie materie, ed anche in piu' testi separati per una stessa materia, sempre colle modalita' fissate dalla legge suddetta.

Testo in vigore dal 30 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-06-18;343~art1 · fonte del testo