L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente articolo 11 e' determinato in relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.2 L'importo dell'assegno di cui al precedente comma e' calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria. I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 26 gennaio 1982
2Il Decreto 26 gennaio 1982 (in G.U. 16/02/1982, n. 45) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe previste dal primo comma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1980, n. 75, per il calcolo delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle da 1 a 9 allegate al presente decreto".
Testo vigente dal 3 marzo 1982
