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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[7]Articolo unico.

[8]Alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

[9]1° L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

[10]Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, e' fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

[11]«Per l'anno 1941, tale proporzione sara' rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi.».

[12]2° Il capoverso dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:

[13]«Per l'anno 1941 il limite citato di L. 10.000 sara' di L. 20.000 e per l'anno 1942 di L. 15.000».

[14]3° Il capoverso dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:

[15]«Per la produzione dell'anno 1941 tale percentuale e' limitata al 5 per cento, mentre per quella del 1942 e' stabilita nel 10 per cento».

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1940-XIX

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

[20]Visto, ti Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 21 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1691~art1 · fonte del testo