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Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993. Il secondo comma dell'art. 4 della legge predetta e' sostituito dal seguente: "A capo della segreteria tecnica della Commissione parlamentare e' chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, di grado non superiore al 5ª, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia". Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 4 della legge medesima.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

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