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Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, gia' prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1 gennaio 1962.
Testo in vigore dal 3 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
