Art. 1
In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuera' ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
