In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuera' ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;14~art1 · fonte del testo