Art. 4
Il contributo di cui all'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 721, continuera' ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951 per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1 gennaio 1951 durante i quali sara' corrisposto l'assegno previsto dall'art. 1.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
