Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;692~art2 · fonte del testo