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Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.
Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
