Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

Testo vigente dal 13 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1080~artunico · fonte del testo