Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955. Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;175~art1 · fonte del testo