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Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.1 Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1956, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234 e' prorogato fino al 30 aprile 1956.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1955 al 6 luglio 1956
