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Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.12 Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1956, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234 e' prorogato fino al 30 aprile 1956.
D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593
2Il D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234 e' prorogato non oltre il 31 dicembre 1956.
Testo in vigore dal 6 luglio 1956 al 30 dicembre 1956
