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Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.123 Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1956, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234 e' prorogato fino al 30 aprile 1956.
D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593
2Il D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234 e' prorogato non oltre il 31 dicembre 1956.
L. 27 dicembre 1956, n. 1414
3La L. 27 dicembre 1956, n. 1414 ha disposto (con l'art. 1) che "il vincolo alberghiero, gia' prorogato con legge 5 aprile 1952, n. 234, e' ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1964".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
