L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, e' concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;175~art3 · fonte del testo