Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonche' per i trasporti dei materiali scenici.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;175~art2 · fonte del testo