Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonche' per i trasporti dei materiali scenici.
Testo vigente dal 6 aprile 1955
