All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963". Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".
Testo vigente dal 31 ottobre 1960
