All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963". Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".

Testo vigente dal 31 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1219~art1 · fonte del testo