Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963. L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, e' concessa fino al 31 dicembre 1963.
Testo vigente dal 31 ottobre 1960
