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I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia. Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato "in riferimento all'art. 14, lett. a, e 25 dello Statuto della Regione siciliana, l'inefficacia, nel territorio della Regione siciliana, delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765, per le parti in cui divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54."
Testo in vigore dal 22 marzo 1959 al 16 dicembre 2010
