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Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni si applicano per l'annata agraria 1949-1950.
Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
