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Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni si applicano per l'annata agraria 1949-1950.

Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;505~art2 · fonte del testo