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Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 8 febbraio 1955
