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Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1955, n. 4
3La L. 5 gennaio 1955, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura."
Testo in vigore dal 8 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008
