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Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie. La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.
Testo in vigore dal 30 giugno 1966 al 28 dicembre 1966
