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Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie. La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1966, n.1123
1La L. 23 dicembre 1966, n.1123 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, e' prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
