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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, 631, gia' prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtu' del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

[9]Qualora la cessione o la costituzione in pegno di crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura, in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a meta'.

[10]Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo non sono soggette a registrazione.

[11]Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette all'imposta fissa di registro di L. 20, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 11 marzo 1941-XIX

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - LISSIA - PUTZOLU

[16]Visto:

[17](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-X1X, n. 76)

[18]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 7 aprile 1941 al 21 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-11;178~art1 · fonte del testo