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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, 631, gia' prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtu' del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

[9]Qualora la cessione o la costituzione in pegno di crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura, in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a meta'.

[10]Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo non sono soggette a registrazione.

[11]Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette all'imposta fissa di registro di L. 20, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710. 1234

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 11 marzo 1941-XIX

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - LISSIA - PUTZOLU

[16]Visto:

[17](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-X1X, n. 76)

[18]MUSSOLINI

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 24 dicembre 1942, n. 1633 convertito senza modificazioni dalla L. 5 aprile 1943, n. 216, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' prorogata fino al detto termine l'efficacia delle altre disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941-XIX, n. 178".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 480

2

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 480, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' prorogata fino al detto termine dal 16 ottobre 1946 la efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385

3

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' estesa dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 17 marzo 1941, n. 178".

L. 29 luglio 1949, n. 470

4

La L. 29 luglio 1949, n. 470, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra".

Testo in vigore dal 21 agosto 1949 al 27 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1949

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1947 al 21 agosto 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1949, n. 470

    La L. 29 luglio 1949, n. 470, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-03-11;178~art1 · fonte del testo