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I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1965 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-17;1395~art1 · fonte del testo