Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La illegittimità costituzionale già dichiarata dalla Corte (con sent. n. 132 del 1972, che ha dato prevalenza alla situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga, rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal legislatore) nei riguardi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che ancorava il reddito imponibile del conduttore o subconduttore alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per detto anno), non può, per identità delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento all'art. 3 Cost., non propagarsi, e venir quindi egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dello stesso articolo, medesimo comma, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dal Pretore di Torre del Greco e del Pretore di Poggio Mirteto e di Milano. E ciò perché il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili, ovvero (art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) al reddito imponibile dei medesimi per l'anno 1969, non inferiore a lire 2.500.000. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.
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La norma impugnata razionalmente disciplina situazioni differenziate, richiedendo per la proroga dei contratti anteriori al 1^ marzo 1947 ed ininterrottamente prorogati oltre il requisito economico fiscale, anche un indice di affollamento pari o superiore a 0,75, onde sottrarre ad una proroga ulteriore immobili esuberanti rispetto alle esigenze del conduttore. Viceversa per gli alloggi assoggettati a proroga per la prima volta, sono poste le meno rigide condizioni relative al limite di reddito ed al numero di vani che compongono l'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 26 novembre 1969 n. 833, modificato dall'art. 56, d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, nela parte in cui, dettando una diversa disciplina per la proroga delle locazioni, a seconda che esse siano prorogate o non, violerebbe l'art. 3 della Cost.). - cfr. S.n. 132/1972; 29/1975; 4/1976.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
Secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la denunciata normativa, nonche` tutte le disposizioni aventi ad oggetto la proroga degli immobili urbani adibiti ad abitazione, dando rilievo alle sole condizioni economiche del conduttore e non a quelle del locatore, contrasterebbe con il principio d'eguaglianza. Peraltro nel giudizio a quo non e` fatto riferimento alcuno alle condizioni economiche della locatrice. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della L. 31 luglio 1975 n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975 n. 225), dell'art. 1 della L. 12 agosto 1974 n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974 n. 236), dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, dell'art. 1 della L. 4 agosto 1973 n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973 n. 426), dell'art. 1 della L. 26 novembre 1969 n. 883, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, (e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034).
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L'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e l'art. 4, secondo comma, legge 26 novembre 1969, n. 833, che prorogano i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1969, n. 833 escludendo dal regime vincolistico i contratti stipulati successivamente a tale data, non sono incostituzionali per violazione dell'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore valutare le situazioni di mercato, mutevoli nel tempo. Cfr.: sent. nn. 132 del 1972 e 29 del 1975.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 31 cost. · Art. 42 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - così come modificato dall'art. 56 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 - sollevata dal Pretore di Latina con ordinanza 22 settembre 1972, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal Pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dallo art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, è obiettivamente diversa ed è stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazioni che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con riferimento ai conduttori e ai locatori e non può ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie il Pretore di Latina aveva ritenuto che le citate norme sul regime vincolistico delle locazioni, in corso alla data del 1 dicembre 1969, di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione operavano una arbitraria ed ingiustificata discriminazione: fra conduttori aventi medesime esigenze abitative, assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volontà dei locatori, in base alla data di inizio del contratto; e fra locatori, facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di solidarietà e limitando solo per alcuni di essi il diritto di proprietà e l'autonomia contrattuale).
Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 26 novembre 1969, n. 833 come modif. dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 - in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui si dispone la proroga delle locazioni, purché il conduttore od il sub-conduttore ed i componenti della famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 2.500.000. La Corte infatti, con sentenza n. 132 del 1972, ha già dichiarato l'illegittimità delle norme suddette, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute. Ed è perciò superfluo indagare se l'unicità del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, perché detto art. 1 è stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1934, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo stata, tale questione, già dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1969
urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art1 · fonte su Normattiva