Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1990. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 117, (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 49) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".
Testo vigente dal 25 aprile 1996
