Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1990. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 117, (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 49) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".

Testo vigente dal 25 aprile 1996

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 117/1996

    Ha colpito questo articolo
    18 aprile 1996

    Limitatamente alle parole <<e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo>>, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, comma secondo, della legge 31 maggio 1990, n. 128 - il quale prevede che gli inquadramenti nei ruoli amministrativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unità Sanitarie Locali "sono fatti salvi fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo" - in quanto comporta, attraverso il generico richiamo ai <<provvedimenti del Governo>>, un rinvio 'sine diè di adempimenti di fondamentale rilievo per il corretto inquadramento dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale, materia da ritenere affidata precipuamente alle competenze amministrative delle Regioni. Pertanto, posto che l'effetto che ne deriva è un assetto del tutto precario delle posizioni del personale, con ulteriore conseguente paralisi di eventuali iniziative, anche in via di autotutela, da parte delle amministrazioni, la norma censurata si dimostra non solo contraria al principio del buon andamento, ma anche alle esigenze di una razionale e coerente attività di amministrazione, contribuendo a perpetuare una transitorietà di disciplina che impedisce all'amministrazione di procedere ad una definitiva distribuzione ed utilizzazione del personale in relazione alle qualifiche effettivamente spettanti. - Cfr., pure, S. n. 1/1996. red.: G. Leo

    Art. 28 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art28 · fonte su Normattiva