Limitatamente alle parole <<e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo>>, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, comma secondo, della legge 31 maggio 1990, n. 128 - il quale prevede che gli inquadramenti nei ruoli amministrativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unità Sanitarie Locali "sono fatti salvi fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo" - in quanto comporta, attraverso il generico richiamo ai <<provvedimenti del Governo>>, un rinvio 'sine diè di adempimenti di fondamentale rilievo per il corretto inquadramento dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale, materia da ritenere affidata precipuamente alle competenze amministrative delle Regioni. Pertanto, posto che l'effetto che ne deriva è un assetto del tutto precario delle posizioni del personale, con ulteriore conseguente paralisi di eventuali iniziative, anche in via di autotutela, da parte delle amministrazioni, la norma censurata si dimostra non solo contraria al principio del buon andamento, ma anche alle esigenze di una razionale e coerente attività di amministrazione, contribuendo a perpetuare una transitorietà di disciplina che impedisce all'amministrazione di procedere ad una definitiva distribuzione ed utilizzazione del personale in relazione alle qualifiche effettivamente spettanti. - Cfr., pure, S. n. 1/1996. red.: G. Leo
Art. 28 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative