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L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreche' siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964".
Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
