Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I. N.A.-Casa, in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonche' dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti. A decorrere dal 1 gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art7 · fonte del testo