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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa, in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonche' dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti. A decorrere dal 1 gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art7 · fonte del testo