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La Gestione I.N.A.-Casa effettuera', in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformita' dei commi seguenti. I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale. ((Il Comitato di attuazione fissera' annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonche' l'importo massimo che l'I.N.A. Casa potra' destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potra', comunque, superare il terzo delle disponibilita' complessive di ciascun esercizio finanziario)).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008
