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Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali. Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' elevato a lire 200 milioni.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 17 agosto 1971
