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La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinera' entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' sufficiente il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale. In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 27 luglio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;476~art2 · fonte del testo