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La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinera' entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' sufficiente il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale. In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1950, n. 505
1La L. 15 luglio 1950, n. 505 ha disposto (con l'art. 4) che " I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge."
L. 11 luglio 1952, n. 765
2La L. 11 luglio 1952, n. 765 ha disposto (con l'art. 4) che "I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 13 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
