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Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente. Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria; 1947-48, e' riaperto fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bari, ed ordina ha restituzione degli atti al detto Tribunale. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPAL…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;476~art3 · fonte del testo