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Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente. Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria; 1947-48, e' riaperto fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008
