Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge, ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.

[2]Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

[3]Per l'esercizio della vigilanza il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[4]Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art9bis · fonte del testo