Art. 3
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Gli Istituti speciali di credito agrario, le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di 1ª categoria e tutti gli Enti ed Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a compiere, oltre le operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento ai sensi dell'art. 45 del testo unico sulla pesca sopra citato, operazioni di credito peschereccio d'esercizio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
