Art. 5
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Salvo il rispetto delle convenzioni in corso, la gestione delle Casse dei mercati all'ingrosso del pesce istituite o da istituire ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, sara' dalle rispettive autorita' comunali affidata alla Banca nazionale del lavoro. Con provvedimenti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, da emanarsi secondo le norme del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, udito il parere del Comitato di cui all'art. 7, potra' tuttavia essere consentito che i servizi di Cassa di determinati mercati siano affidati ad altri Istituti bancari che esercitino notevole attivita' nel campo del credito a favore dei pescatori.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
