Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le decisioni sulle singole operazioni di credito peschereccio proposte alla Banca nazionale del lavoro saranno prese da un Comitato composto del presidente, del direttore generale della Banca stessa, dei rappresentanti del Ministero delle finanze nel Consiglio di amministrazione della Banca, di due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile. Lo stesso Comitato avra' facolta' di stabilire le norme di carattere generale per lo svolgimento delle operazioni di credito peschereccio da parte della Banca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art7 · fonte del testo