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Le decisioni sulle singole operazioni di credito peschereccio proposte alla Banca nazionale del lavoro saranno prese da un Comitato composto del presidente, del direttore generale della Banca stessa, dei rappresentanti del Ministero delle finanze nel Consiglio di amministrazione della Banca, di due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile. Lo stesso Comitato avra' facolta' di stabilire le norme di carattere generale per lo svolgimento delle operazioni di credito peschereccio da parte della Banca.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art7 · fonte del testo