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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste versera' alla Banca nazionale del lavoro i seguenti contributi:

  • a)L. 600.000 a carico delle rimanenze degli stanziamenti inscritti a tutto il 30 giugno 1934 nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e con imputazione al relativo capitolo n. 79 del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1934-35;
  • b)L. 260.000 per l'esercizio 1935-36; L. 300.000 per l'esercizio 1936-37 e L. 380.000 per l'esercizio 1937-38 al 1954-55 a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca.

[2]Il contributo poliennale di cui alla lettera b) potra' essere dalla Banca nazionale del lavoro ceduto con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[3]Ad integrazione degli stanziamenti gia' autorizzati pel credito peschereccio dal sopracitato art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, e' disposto un aumento di L. 130.000 per ciascuno degli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 sui capitoli corrispondenti, nei predetti esercizi, all'attuale capitolo n. 79 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

[4]E' corrispondentemente ridotto di L. 130.000 per gli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 lo stanziamento ordinario di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla pesca ed avente riferimento all'attuale capitolo n. 45 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 25 giugno 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art8 · fonte del testo